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Roma, 14 luglio 2016

 

Circolare n. 122/2016

 

Oggetto: Lavoro – Detassazione premi di risultato e welfare aziendaleCircolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15.6.2016.

 

Come è noto, la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 182 a 190 della legge n. 208/2015 a cui è stata data attuazione con il DM 25.3.2016) ha ripristinato da quest’anno  la detassazione dei premi di risultato integrandola con nuove regole sul welfare aziendale consistente in prestazioni, beni e servizi con finalità sociale corrisposti al lavoratore, in natura o sotto forma di rimborso spese, esclusi dal reddito di lavoro dipendente (tra cui servizi di educazione e istruzione come scuole materne, asili nido e borse di studio, servizi di mensa scolastica nonché servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti).

 

Si rammentano di seguito i principali aspetti delle due misure.

 

Detassazione dei premi di risultato – Consiste nell’applicazione di un’imposta agevolata del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) sui premi corrisposti ai lavoratori in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali) depositati in via telematica dalle aziende alla competente Direzione territoriale del lavoro. Sono detassabili le somme di ammontare variabile erogate a titolo di premi di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione. I criteri di misurazione degli incrementi devono essere stabiliti dai predetti accordi collettivi in modo tale che ne sia verificabile il raggiungimento attraverso indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. La detassazione si applica, entro il limite di 2 mila euro lordi annui per ciascun beneficiario (elevabile a 2.500 euro se l’accordo collettivo prevede strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro), ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito imponibile annuo non superiore a 50 mila euro. In alternativa all’applicazione dell’imposta agevolata del 10% il lavoratore può scegliere la tassazione ordinaria se a lui più favorevole.

 

Welfare aziendale – Il lavoratore può sostituire, anche in parte, i premi di risultato di cui sopra con prestazioni di welfare purché tale opzione sia prevista dagli stessi accordi con cui sono stati determinati i premi. L’opzione per il welfare comporta benefici sia per il lavoratore che per il datore di lavoro in quanto non è tassabile per entrambi (in base all’art. 51 del TUIR il corrispettivo della relativa prestazione non rientra nel reddito di lavoro dipendente). Le prestazioni di welfare possono essere erogate anche tramite voucher nominativi consistenti in titoli di spesa fruibili dal lavoratore presso strutture esterne all’azienda.

 

Con la circolare in oggetto, elaborata d’intesa con il Ministero del Lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti tanto sulla detassazione quanto sul welfare aziendale precisando in particolare che:

 

·  sono escluse dalla detassazione alcune voci retributive in passato considerate tra cui si segnalano in particolare gli straordinari e le maggiorazioni in genere;

 

·  in merito alla disciplina del welfare aziendale, rientrano tra i servizi aventi finalità di educazione e istruzione, tra gli altri, anche i corsi di lingua, informatica, musica, teatro e danza nonché i servizi di baby-sitting;

 

·  qualora prima del 16 maggio scorso (data di pubblicazione del citato DM 25.3.2016) siano stati già depositati alla Direzione territoriale del lavoro competente accordi collettivi sostanzialmente conformi alle nuove disposizioni, non sarà necessario effettuare un nuovo deposito ma sarà sufficiente che l’azienda comunichi in via telematica i riferimenti del deposito fatto a suo tempo; nel caso in cui invece gli accordi in questione non risultino pienamente conformi sarà possibile adattarli alle nuove disposizioni tramite accordi integrativi che dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.83/2016 e 6/2016

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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