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Roma, 14 luglio 2016
Circolare n. 122/2016
Oggetto: Lavoro – Detassazione
premi di risultato e welfare aziendale
– Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15.6.2016.
Come è noto, la legge
di Stabilità 2016 (art.
1, commi da 182 a 190 della legge n. 208/2015
a cui è stata data attuazione con il DM 25.3.2016) ha ripristinato da
quest’anno la detassazione dei premi di
risultato integrandola con nuove regole sul welfare
aziendale consistente in prestazioni, beni e servizi con finalità sociale
corrisposti al lavoratore, in natura o sotto forma di rimborso spese, esclusi
dal reddito di lavoro dipendente (tra cui servizi di educazione e istruzione
come scuole materne, asili nido e borse di studio, servizi di mensa scolastica nonché
servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti).
Si rammentano di seguito i principali aspetti delle due misure.
Detassazione
dei premi di risultato – Consiste nell’applicazione
di un’imposta agevolata del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali) sui premi corrisposti
ai lavoratori in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali) depositati
in via telematica dalle aziende alla competente Direzione territoriale del lavoro. Sono detassabili le somme di
ammontare variabile erogate a titolo di premi di risultato, anche sotto forma
di partecipazione agli utili dell’impresa, la cui corresponsione sia legata ad
incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione. I criteri di
misurazione degli incrementi devono essere stabiliti dai predetti accordi
collettivi in modo tale che ne sia verificabile il raggiungimento attraverso
indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. La
detassazione si applica, entro il limite di 2 mila euro lordi annui per ciascun
beneficiario (elevabile a 2.500 euro se l’accordo collettivo prevede strumenti
e modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro), ai
lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito imponibile
annuo non superiore a 50 mila euro. In alternativa all’applicazione
dell’imposta agevolata del 10% il lavoratore può scegliere la tassazione
ordinaria se a lui più favorevole.
Welfare aziendale – Il lavoratore può
sostituire, anche in parte, i premi di risultato di cui sopra con prestazioni
di welfare purché tale opzione sia prevista dagli stessi accordi con cui sono
stati determinati i premi. L’opzione per il welfare comporta benefici sia per
il lavoratore che per il datore di lavoro in
quanto non è tassabile per entrambi (in base all’art. 51 del TUIR il corrispettivo
della relativa prestazione non rientra nel reddito di lavoro dipendente).
Le prestazioni di welfare possono essere erogate anche tramite voucher nominativi consistenti in titoli
di spesa fruibili dal lavoratore presso strutture esterne all’azienda.
Con la
circolare in oggetto, elaborata d’intesa con il Ministero del Lavoro, l’Agenzia
delle Entrate ha fornito chiarimenti tanto sulla detassazione quanto sul
welfare aziendale precisando in particolare che:
· sono escluse dalla
detassazione alcune voci retributive in passato considerate tra cui si
segnalano in particolare gli straordinari e le maggiorazioni in genere;
· in merito alla
disciplina del welfare aziendale, rientrano tra i servizi aventi finalità di educazione
e istruzione, tra gli altri, anche i corsi di lingua, informatica, musica,
teatro e danza nonché i servizi di baby-sitting;
· qualora prima del 16
maggio scorso (data di pubblicazione del citato DM 25.3.2016) siano stati già
depositati alla Direzione territoriale del lavoro competente accordi collettivi
sostanzialmente conformi alle nuove disposizioni, non sarà necessario
effettuare un nuovo deposito ma sarà sufficiente che l’azienda comunichi in via
telematica i riferimenti del deposito fatto a suo tempo; nel caso in cui invece
gli accordi in questione non risultino pienamente conformi sarà possibile
adattarli alle nuove disposizioni tramite accordi integrativi che dovranno
essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.83/2016 e 6/2016
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Responsabile di Area |
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Lc/lc |
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